INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA può essere:

* spontanea per motivi di salute della madre, dell’embrione o del feto

* volontaria (IVG), regolamentata in Italia dalla LEGGE 194/78

L’IVG NON e’ un metodo contraccettivo.

Può essere effettuata entro il 90° giorno dalla data dell’inizio dell’ultima mestruazione, oppure, dopo tale periodo, solo nei casi nei quali ci sia grave pericolo per la vita della donna o siano accertati fatti patologici (esempio malformazioni del feto) che possano comportare un pericolo per la salute fisica e psichica della donna.

Per l’IVG la donna si può rivolgere ad un Consultorio Familiare, ad una struttura socio-sanitaria abilitata o ad un medico di sua fiducia

Le ragazze minorenni che vogliono interrompere la gravidanza possono farlo:

a) – con il consenso di entrambi i genitori, o di chi ha la potestà/tutela

OPPURE (per seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione dei genitori, o di uno dei due, o di chi ha la potestà genitoriale, o nel caso questi rifiutino il loro assenso o esprimano pareri differenti)

b) – rivolgendosi ad un consultorio (o a struttura socio-sanitaria, o al medico di fiducia), che

invia relazione sulla situazione al Giudice Tutelare, che a sua volta

PUÒ autorizzare la minore a decidere l’interruzione della gravidanza.

Nessuna donna, neanche minorenne, può essere obbligata ad interrompere la gravidanza.

È comunque importante potersi confrontare con persone di fiducia, che sappiano essere discrete e possano essere d’aiuto nella difficile fase della decisione e in quella successiva alla scelta, e che sostengano la donna e/o la coppia nella valutazione delle possibili alternative fornendo informazioni sul sostegno sociale e/o psicologico e/o economico durante la gravidanza e dopo il parto.